Art. 3.
(Piani regolatori e sviluppo degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo).

      1. La società concessionaria elabora i piani regolatori degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e li sottopone all'ENAC per l'approvazione ai sensi della normativa vigente in materia. La società concessionaria adegua le infrastrutture, gli impianti e i sistemi dei suddetti aeroporti e realizza le opere previste nei piani regolatori per garantire l'inizio delle operazioni e lo sviluppo dei medesimi aeroporti secondo le previsioni temporali dei medesimi piani.